IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di modifica di statuto formulate dal consiglio
della facolta' di giurisprudenza nelle riunioni dell'11 dicembre 1989
e del 18 giugno 1990;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso   dal   senato   accademico
nell'adunanza  del 22 ottobre 1990 e dal consiglio di amministrazione
nell'adunanza del 23 ottobre 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella riunione del 13 marzo 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nel  titolo  III  -  Scuole  di  specializzazione, dopo l'art. 179,
ultimo delle norme generali sulle scuole di specializzazione,  e  con
il  conseguente  spostamento della numerazione degli articoli e delle
sezioni  successivi,  viene   inserita   la   sezione   II   relativa
all'istituzione  della  scuola  di  specializzazione in diritto degli
scambi transnazionali annessa alla facolta' di  giurisprudenza  (sede
di Torino).
                             Sezione II
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
               ANNESSE ALLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
                    1. Scuola di specializzazione
               in diritto degli scambi transnazionali
  Art. 180. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Torino
la scuola si specializzazione in diritto degli scambi transnazionali,
che  conferisce  il  diploma  di  specialista in diritto degli scambi
transnazionali.
  Art. 181. - La direzione della scuola ha sede presso la  presidenza
della facolta' di giurisprudenza dell'Universita'.
  Art. 182. - La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di
assistere  gli  operatori  impegnati  in  scambi transnazionali, e di
contribuire alla formazione dei diplomatici.
  Art. 183.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  184.  -  Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e
complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
  Art.  185.  -  Alla  scuola  sono  ammessi  solo  i   laureati   in
giurisprudenza.
  Art. 186. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   Sistemi giuridici comparati (giurisprudenza)
   Diritto angloamericano (giurisprudenza)
   Diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza)
   Diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza)
   Diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza)
   Diritto internazionale (giurisprudenza)
  2  Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque):
   Diritto internazionale privato (giurisprudenza)
   Diritto della Comunita' europea (pubblico) (giurisprudenza)
   Diritto privato della Comunita' europea (giurisprudenza)
   Diritto costituzionale comparato (giurisprudenza)
   Diritto privato comparato (giurisprudenza)
  3  Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei):
   Diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza)
   Diritto comparato del lavoro (giurisprudenza)
   Diritto processuale civile comparato (giurisprudenza)
   Diritto amministrativo comparato (giurisprudenza)
   Diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza)
   Cooperazione internazionale allo sviluppo
  Art.  187.  -  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni anno  accademico  lo  specializzando  deve  sostenere  un  esame
teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
  La commissione d'esame, di cui fanno parte i direttori della scuola
ed  i  docenti  delle  materie relative all'anno di corso, esprime un
giudizio globale sul livello  di  preparazione  del  candidato  nelle
singole  discipline  e  relative  attivita'  pratiche  prescritte per
l'anno di corso.
  Coloro che non superano detto esame, potranno  ripetere  l'anno  di
corso una sola volta.
  Art.   188.  -  Nei  periodi  di  lezione  lo  specializzando  deve
frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di  presenze)  senza  di
che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono
discussioni con la partecipazione dei docenti.
  Nel  corso  del  primo  anno,  lo  specializzando deve svolgere una
relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico
proposto dal docente; nel corso del secondo e terzo anno,  egli  deve
svolgere  relazioni  scritte  (una  per ogni materia) su casi pratici
proposti dai docenti.
  Le relazioni sono seguite da discussione.
  Art. 189. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo  anno,  il
corso  di  studio della scuola di specializzazione si conclude con un
esame finale  consistente  nella  discussione  di  una  dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 ottobre 1992
                                                 Il rettore: DIANZANI