IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facolta' di giurisprudenza nelle riunioni dell'11 dicembre 1989 e del 18 giugno 1990; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 22 ottobre 1990 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 ottobre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 marzo 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 179, ultimo delle norme generali sulle scuole di specializzazione, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli e delle sezioni successivi, viene inserita la sezione II relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali annessa alla facolta' di giurisprudenza (sede di Torino). Sezione II SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 1. Scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali Art. 180. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Torino la scuola si specializzazione in diritto degli scambi transnazionali, che conferisce il diploma di specialista in diritto degli scambi transnazionali. Art. 181. - La direzione della scuola ha sede presso la presidenza della facolta' di giurisprudenza dell'Universita'. Art. 182. - La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di assistere gli operatori impegnati in scambi transnazionali, e di contribuire alla formazione dei diplomatici. Art. 183. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 184. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 185. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza. Art. 186. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Sistemi giuridici comparati (giurisprudenza) Diritto angloamericano (giurisprudenza) Diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza) Diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza) Diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza) Diritto internazionale (giurisprudenza) 2 Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque): Diritto internazionale privato (giurisprudenza) Diritto della Comunita' europea (pubblico) (giurisprudenza) Diritto privato della Comunita' europea (giurisprudenza) Diritto costituzionale comparato (giurisprudenza) Diritto privato comparato (giurisprudenza) 3 Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei): Diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza) Diritto comparato del lavoro (giurisprudenza) Diritto processuale civile comparato (giurisprudenza) Diritto amministrativo comparato (giurisprudenza) Diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza) Cooperazione internazionale allo sviluppo Art. 187. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte i direttori della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame, potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 188. - Nei periodi di lezione lo specializzando deve frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di presenze) senza di che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono discussioni con la partecipazione dei docenti. Nel corso del primo anno, lo specializzando deve svolgere una relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico proposto dal docente; nel corso del secondo e terzo anno, egli deve svolgere relazioni scritte (una per ogni materia) su casi pratici proposti dai docenti. Le relazioni sono seguite da discussione. Art. 189. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 30 ottobre 1992 Il rettore: DIANZANI